La Fondazione
STATUTO FONDAZIONE
Articolo 1
Costituzione
È costituita una Fondazione denominata “LE LUNE LE TERRE” strumento di informazione telematica con sede in Lucca.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in Italia onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione si pone quale finalità la realizzazione di uno strumento di informazione telematica e cartacea per lo sviluppo e l’ampliamento di problematiche e tematiche di attualità o pubblicate sul Sito Internet istituzionale dell’Amministrazione Provinciale di Lucca nell’ambito di un progetto editoriale utile alla promozione delle attività economiche, turistiche, culturali, sociali della Provincia di Lucca anche mediante il contributo dei soci fondatori al fine di una sempre migliore conoscenza da parte dell’utenza nazionale ed internazionale del territorio della Provincia di Lucca.
La Fondazione svilupperà, pertanto, un prodotto che andrà oltre la linea di un tradizionale “giornale telematico” approfondendo l’informazione in una Rivista on line corredata di tutti i suoi elementi. In particolare, la Fondazione potrà curare la gestione dei servizi culturali e turistici di competenza provinciale e nazionale ponendosi anche quale centro di promozione ai fini turistici del territorio della Provincia di Lucca attraverso una informazione approfondita ricca di contenuti supportati da filmati, interviste dirette e documenti fotografici.
La Fondazione potrà curare la realizzazione di servizi telematici, multimediali e web della Provincia di Lucca, nonché l’assistenza nell’implementazione del Sito Web istituzionale dell’Ente.
Potrà curare, altresì, l’organizzazione di campagne istituzionali, la realizzazione di mostre ed eventi per il turismo e la cultura, la grafica pubblicitaria per progetti che coinvolgono l’attività della Provincia, nonché la produzione di riviste cartacee ed altri strumenti di informazione necessari per illustrare le attività dell’Ente e il loro funzionamento e favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza.
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifesti, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
f) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
g) istituire premi e borse di studio;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre unità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- da beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Articolo 6
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti allo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali e da Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.
Articolo 9
Fondatori
Sono Fondatori:
Amministrazione Provinciale di Lucca;
Comunità Montana della Garfagnana;
Comunità Montana della Media Valle;
Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago;
Società Puccetti Spa di Lucca;
Società Cipriano Costruzioni Spa di Borgo a Mozzano.
Articolo 10
Partecipanti Istituzionali e Partecipanti
Possono divenire Partecipanti Istituzionali, nominati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del presente statuto, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al Fondo di Dotazione e al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’Amministrazione.
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, associazioni, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente resa.
Articolo 11
Partecipanti Esteri
Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche o giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.
Articolo 12
Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l’esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
Articolo 13
Organi ed Uffici della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori.
Articolo 14
Consiglio d’Amministrazione
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11, garantendo, comunque, la maggioranza al socio fondatore Provincia di Lucca.
I membri di competenza dell’Ente Provincia sono indicati dal Consiglio Provinciale garantendo la partecipazione della minoranza.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l’avvenuta nomina dei membri di spettanza dei Fondatori.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente della Fondazione richiede al socio fondatore avente diritto alla nomina di provvedere alla effettuazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviatagli mediante raccomandata A.R. Qualora l’avente diritto alla nomina non provveda entro il termine il Consiglio potrà nominare per cooptazione il Consigliere mancante che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, provvede alla gestione in base a criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
In particolare provvede a:
- stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di tutti i consiglieri designati dai soci fondatori.
Articolo 15
Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole di chi presiede la seduta.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario indicato dal Consiglio medesimo.
Articolo 16
Presidente e Vice Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione è il componente del Consiglio nominato dall’Amministrazione Provinciale di Lucca.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente dallo stesso scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente è il componente del Consiglio nominato dalla parte privata.
Articolo 17
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori Contabili, nominati, uno ciascuno dai soci Fondatori.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 esercizi e possono essere riconfermati.
Articolo 18
Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall’ordinamento della Camera Arbitrale di Lucca e secondo la normativa vigente tempo per tempo.
Articolo 19
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità o ai comuni per i Beni immobili ubicati nel proprio territorio.
I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 20
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
F.to Tagliasacchi Andrea
F.to Favari Luigi
F.to Bonini Marco
F.to Papi Fabrizio
F.to Giuliani Giuliano
F.to Puccetti Edo
F.to Stella Manuele teste
F.to Lucchesi Nicola teste
F.to Dottor GAETANO RASPINI Notaio



